Una recente ordinanza della Cassazione del 13.7.2018 amplia i possibili casi di fallimento dell’impresa. Secondo questa pronuncia il fallimento si può dichiarare anche in caso di ingente patrimonio dell’imprenditore. Come è noto per potersi dichiarare un fallimento, deve sussistere l’insolvenza del debitore che consiste nell’impossibilità per il debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Secondo la citata recente ordinanza, il dissesto può manifestarsi anche in caso di mancato pagamento di un solo debito. Inoltre, sempre in base i principi enunciati dall’ordinanza n. 18770/2018 della Cassazione, l’esistenza di un cospicuo patrimonio azionario ed immobiliare in capo all’imprenditore non è sufficiente ad escludere l’esistenza dello stato di insolvenza; infatti, la disponibilità di un ingente patrimonio, benché non liquido, è irrilevante se non consente l’adempimento delle obbligazioni alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento. La Cassazione, inoltre, aggiunge che nell’indagine circa la presenza o meno dello stato di decozione dell’imprenditore è irrilevante l’assenza di protesti.

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