La Corte di Cassazione (sentenza 19 giugno 2018, n. 28168) ha affermato che l’esibizione al creditore di una distinta di bonifico bancario in realtà revocato, costituisce prova della dissimulazione del proprio stato di insolvenza da parte del debitore, idonea dunque a configurare il reato di insolvenza fraudolenta e non di quello di truffa.
La cassazione si è pronunciata su un caso deciso dalla Corte d’Appello di Messina, in cui i due imputati avevano commissionato alcuni lavori di allestimento di un esercizio commerciale, rilasciando, in pagamento, a lavori eseguiti, un assegno postale di 500 euro rivelatosi privo di copertura, assicurando poi falsamente di avere provveduto al pagamento con l’esibizione di una distinta di bonifico bancario che non era in realtà andata a buon fine.

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