Molte le novità (in parte già anticipate) del Decreto in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Proroga dei versamenti e stop agli interessi di mora in caso di ritardo

Il MEF, anticipando il decreto, aveva già pubblicato nella serata del 13 marzo un comunicato dove si ufficializzava la proroga dei versamenti previsti al 16 marzo 2020. Inoltre viene sospesa l’applicazione degli interessi di mora in caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA). Vengono poi sospesi anche i pagamenti IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, in scadenza sempre al 16 marzo.

Altri adempimenti fiscali per il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020.

Sospensione dei versamenti tributari, ritenute e addizionali regionali e comunali per i titolari di partite Iva  con ricavi entro i 2 mln di euro, per il periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020;

Per i soggetti di dimensioni più ridotte (ricavi o compensi non superiori a euro 400.000), che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto, e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, scatta il non assoggettamento alle ritenute d’acconto, nonché a quelle previste a titolo d’imposta e a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore e il 30 aprile 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;

Tutti gli adempimenti fiscali saranno sospesi e riprenderanno il 31 maggio 2020

Indennizzi per le partite IVA e gli Autonomi

Per le partite Iva e per i lavoratori autonomi scatta un indennizzo di 500 o 600 euro (aspettiamo il decreto definitivo perché non c’è chiarezza sulla cifra) una tantum. E’ prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell’agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.

La prima categoria di lavoratori autonomi a cui il bonus 600 euro è dedicato è individuata dall’art.26, e si tratta dei professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i seguenti requisiti:

  • partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità una tantum di 600 euro non concorre alla formazione del reddito. Per questa categoria di lavoratori il limite di spesa complessiva è fissata a 170 milioni di euro per il 2020.

Congedo straordinario di 15 giorni o voucher di 600 euro

Quindici giorni di congedo straordinario al 50% di retribuzione, da beneficiare per tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, probabilmente anche gli autonomi, con figli fino a 12 anni di età. La misura è stata pensata per aiutare i genitori che lavorano, alle prese con la chiusura delle scuole decisa dal governo Conte, al momento, fino al prossimo 3 aprile 2020.

L’opzione alternativa al congedo straordinario è una sorta di “voucher baby sitter” del valore di 600 euro, che verranno accreditati sul libretto famiglia. Per gli operatori sanitari il voucher sarà più consistente: mille euro.

Infine, sarà riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Bonus presenza ai lavoratori

Si tratta di un bonus di 100 euro, valido per i dipendenti pubblici e privati con un reddito lordo entro i 40 mila euro, che viene attribuito in automatico dal datore di lavoro che lo eroga già con la retribuzione di aprile e comunque nei termini delle operazioni di conguaglio. Tale cifra non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è restato nella sede ordinaria. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

Fondo ultima istanza

Nasce un fondo “di ultima istanza” da 200 milioni per aiutare chi nel 2019 aveva guadagnato meno di 10 mila euro e ora a causa del virus si è dovuto fermare.

Cassa integrazione in deroga

Le aziende potranno usufruire di nove settimane di cassa integrazione in deroga. L’applicazione della cassa integrazione in deroga (CIG) si estende all’intero territorio nazionale, destinandola ai lavoratori di tutti i settori non coperti dalle misure ordinarie di sostegno al reddito, anche per le aziende con meno di 5 dipendenti, per un periodo fino a nove settimane.

Viene inoltre rafforzato il fondo di integrazione salariale (Fis), un altro strumento di sostegno al reddito in caso di cessazione o sospensione dell’attività lavorativa per le aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti dei settori non coperti dagli ammortizzatori ordinari. Anche in questo caso rispetto alla dotazione originaria la cifra disponibile raddoppia fino a 1 miliardo di euro.

Incentivi per la Legge 104

Per i mesi di marzo e aprile 2020, chi ha diritto ai permessi della legge 104/1992 per assistere i propri familiari, potrà usufruire di 12 giorni invece degli attuali 3 giorni di congedo.

Sospensione e divieti in materia di licenziamento  per due mesi

Per sessanta giorni sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti.

Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ad esempio il venir meno di esigenze produttive o per ristrutturazione).

Aiuti e fondi di garanzia per le PMI

Per quanto riguarda le aziende, è previsto l’ampliamento e potenziamento del fondo di garanzia per le Pmi, dotato di 1 miliardo in più, garanzie statali a sostegno della moratoria delle banche alle imprese per 1,73 miliardi di euro oltre che un sostegno fiscale alla cessione dei crediti deteriorati. In particolare il fondo garanzia Pmi vede ampliare e semplificare il suo raggio d’azione per i prossimi 9 mesi, elevando ad esempio la garanzia massima per singola impresa a 5 milioni di euro. Solo per micro e piccole medie imprese, arriva una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate di mutui e finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Quanto invece alle imprese più grandi, Cdp (Cassa depositi e prestiti) garantirà, con uno stanziamento pubblico di 500 milioni, finanziamenti per un importo fino a 10 miliardi che le banche potranno rilasciare alle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus.

Fondi alle imprese per produrre mascherine

Il nuovo decreto legge stanzia 50 milioni e prevede che Invitalia, in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, è autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, «per assicurarne l’adeguata fornitura nel periodo di emergenza».

Si potranno requisire alberghi e macchinari

Il provvedimento mette in campo una serie di misure per l’emergenza sanitaria. In caso di necessità, ad esempio, il capo della protezione civile potrà requisire «in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato» oltre ai presidi sanitari e medico-chirurgici, anche i macchinari e le altre dotazioni per le terapie intensive. I prefetti invece potranno provvedere alla requisizione in uso di «strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità», per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa. Per fronteggiare l’emergenza strutture sanitarie private, accreditate e non, dovranno mettere a disposizione il personale sanitario, i locali e le apparecchiature. Le prestazioni saranno remunerate dalle regioni con una somma di denaro a titolo di indennità.

Credito d’imposta per la sanificazione ambienti di lavoro

L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si applica a tutti gli esercenti, attività di impresa, arte o professione.