Nel 2020 entrerà definitivamente in vigore la riforma del diritto fallimentare con l’attuazione del decreto legislativo n. 14/2019. Senza entrare nel dettaglio dell’articolato normativo giova dire che il principio a cui si è ispirato il legislatore è stato quello di creare degli strumenti di alert che possano intervenire prima dell’esplodere della crisi aziendale. Parallelamente sono stati individuati dei nuovi organismi che hanno lo scopo precipuo di contribuire alla soluzione della crisi prima che essa degeneri nella liquidazione (nome che ha sostituito la parola fallimento) giudiziale. Da un lato quindi è stato creato un nuovo soggetto, sconosciuto nel panorama normativo preesistente, che si chiama OCRI (organismo di composizione crisi di impresa), che ha lo scopo di intervenire prima che la crisi degeneri in insolvenza e dall’altro, come corollario a tale organismo, la norma ha introdotto anche degli obblighi specifici sia direttamente a carico dell’impresa sia a carico di alcuni soggetti che istituzionalmente entrano in contatto con le aziende quali Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia Entrate Riscossione, che dovranno segnalare al sopra indicato organismo le situazioni che potenzialmente possono evolversi in una crisi aziendale.
Per quanto riguarda invece le aziende, a prescindere dalla forma societaria assunta, è stato introdotto un nuovo comma dell’art. 2086 del codice civile che testualmente recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
L’obbligo introdotto riveste grande importanza nelle eventuali fasi successive in quanto solo provando di aver adempiuto a tale onere sarà possibile per l’imprenditore dimostrare di aver agito con la normale diligenza richiesta e quindi impedire, in assenza di altre condotte dolose, di essere chiamato a rispondere in prima persona dei debiti aziendali. In altri termini, con l’introduzione di questa norma, il legislatore ha inteso delineare in modo marcato le responsabilità dell’organo amministrativo e per tutti del legale rappresentante, anche in forme societarie che in passato avevano garantito una sorta di scudo verso responsabilità patrimoniali personali. E’ piuttosto intuitivo che in una società di persone l’amministratore è anche socio illimitatamente responsabile per cui risponde personalmente dei debiti societari in caso di dissesto, ovviamente; molto meno intuitivo, se non fosse intervenuto appunto l’articolo 2086 secondo comma, che anche l’amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione potesse rispondere personalmente per i debiti della società. Pertanto alla situazione attuale dove sui soci e/o sugli amministratori delle s.r.l. grava il debito bancario, attraverso il sistema delle fideiussioni, si è ora aggiunta questa norma che, almeno sull’organo amministrativo, può chiamare a rispondere illimitatamente gli amministratori salvo appunto che lo stesso non dimostrino, adempiendo all’art. 2086, di aver dotato l’azienda di tutti quei meccanismi di alert utili se non proprio a prevenire quanto meno a segnalare la situazione di crisi in modo tempestivo. Pertanto gli amministratori devono predisporre gli strumenti atti a segnalare le potenziali situazioni di crisi e ancor più dare evidenza che la società ha attuato tempestivamente quanto richiesto dalla norma. Qualora invece la società sia soggetto all’obbligo di nomina del collegio sindacale o del revisore unico si ritiene che tali responsabilità siano anche a carico di detto organo il quale pertanto deve sollecitare l’organo amministrativo, che rimane il soggetto obbligato in quanto imprenditore ai sensi dell’art. 2086 c.c., a dotarsi di un’adeguata organizzazione anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
Per concludere si ritiene che tali norme impatteranno in misura significativa sulle procedure che le società dovranno adottare per ridurre i rischi a carico dell’organo amministrativo.