Si tratta di un caso in cui l’imputato era stato condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 181, comma 1-bis D.Lgs. 42/2004 per aver realizzato un manufatto di circa 63 mq su un’area dichiarata di interesse pubblico in assenza della prescritta autorizzazione, la Corte di Cassazione (sentenza 11 luglio 2018, n. 31441) accoglie la tesi difensiva secondo cui il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione, perché́ era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 23.3.2016 a seguito della quale doveva configurarsi, in ragione delle dimensioni volumetriche, una contravvenzione con conseguente decorrenza dei termini di prescrizione e, con l’occasione, e ribadisce la sua ormai costante giurisprudenza secondo cui, per ritenersi configurabile il delitto, è oggi necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale, che le opere realizzate siano di notevole impatto volumetrico e che superino, dunque, i limiti quantitativi previsti dalla lettera b) dell’art. 181, comma 1-bis, diversamente dovendosi qualificare il fatto come contravvenzione, soggetta ai più brevi termini di prescrizione quinquennale previsti dall’art. 157 c.p.