Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 31 agosto 2018, emessa in sede di reclamo, ha affermato che la segnalazione a sofferenza effettuata dalla Banca, quando, nel corso del processo, alla luce di una CTU, emerga l’assenza di debito del correntista, può essere cancellata mediante ricorso cautelare in corso di causa.

Il provvedimento del Tribunale di Padova affronta e risolve il problema della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia che costituisce ostacolo all’accesso al credito bancario. L’appostazione a sofferenza viene infatti letta dagli altri istituti di Credito, come un allarme circa l’affidabilità bancaria del soggetto debitore, e determina la generalizzata revoca degli affidamenti in essere (con una sorta di effetto domino). Ovviamente ad un soggetto segnalato è precluso l’accesso a nuovo credito.

Il Tribunale di Padova, in sede collegiale, comprendendo il grave danno concreto che può arrecare una segnalazione sbagliata, ha stabilito che in questo caso, quando l’errore è accertato da una C.T.U. redatta in corso di causa, è ammessa la cancellazione della segnalazione inesatta con provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c..