Il Giudice del Tribunale di Trieste, dott. Riccardo Merluzzi, della Sezione Specializzata in materia d’impresa, con l’ordinanza RG 83/2019 del 20.05.2019, accoglie le nostre difese e rigetta per incompetenza la domanda presentata da controparte.

La pronuncia trae origine da un giudizio instaurato da una società la quale sosteneva che la cliente dello Studio, nota azienda del Portogruarese nel settore delle autofficine, compiva atti di concorrenza sleale, tramite un uso improprio del marchio di una nota Casa Automobilistica straniera. Per questo motivo vocava in giudizio avanti alle Sezioni Specializzate in materia d’impresa, sia la nostra cliente che la nota Casa Automobilistica, effettiva proprietaria del marchio.

La cliente dello Studio, patrocinata dall’Avv. Prof. Torquato Tasso, docente dell’Università di Padova e avvocato del Foro di Venezia, ha immediatamente eccepito l’incompetenza del Tribunale adito non rientrando la causa nella materia regolata dalle Sezioni Specializzate in materia d’impresa.

Il Giudice ha accolto le nostre difese e ha rigettato il ricorso.

Va infatti ricordato che, secondo orientamento ormai consolidato in materia, “Le fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale, per le quali sussiste la competenza delle sezioni specializzate, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 168/2003, si configurano allorché – a fondamento di una domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni conseguenti – siano dedotti fatti, in astratto, interferenti con l’esistenza di una privativa industrialistica, oggetto di accertamento almeno indiretto, mentre non occorre che la domanda di concorrenza sleale sia accessoria ad una autonoma azione reale a tutela di un diritto esclusivo (alla stregua di tale principio la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza d’ufficio, ha affermato la competenza della sezione specializzata riguardo ad un procedimento cautelare ove il ricorrente prospettava una condotta di concorrenza sleale parassitaria di controparte, anche a mezzo della replica di un proprio sistema operativo)”.

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