Con il provvedimento che accoglie il ricorso per la liquidazione del patrimonio, il Giudice del Tribunale di Padova, dott.ssa Caterina Zambotto (Trib. Padova n. 1532/2018) conferma che un agente di commercio, tutt’ora in attività, può accedere alla Legge 3 al fine di ottenere l’esdebitazione, ricorrendone i presupposti di meritevolezza.

Non solo. Correttamente il Giudice verifica che nella determinazione di quanto occorra al debitore per il mantenimento suo e della famiglia ex art. 14 ter L. 3/2012 si dovrà tener conto della particolare attività lavorativa svolta dallo stesso. Infatti, l’importo lasciato al debitore per il proprio sostentamento e per quello della propria famiglia è effettivamente significativo (€ 1.600,00 euro al mese) soprattutto in considerazione del fatto che alle spese familiari contribuisce anche la moglie. Ma il Giudice, alla luce della puntuale relazione del Gestore della Crisi, Rag. Giuseppe Bussolin di Monselice, ha fissato un l’importo così alto proprio in considerazione del fatto che un agente di commercio deve sostenere ed anticipare notevoli costi (soprattutto legati all’uso dell’autoveicolo).

Il debitore, alla fine del periodo liquidatorio di quattro anni, potrà cancellare € 391.665,38 di debiti provvedendo al loro pagamento presumibilmente nella misura del 25%.

Un provvedimento molto preciso e puntuale che coglie appieno la ratio della legge e che merita di essere messo in evidenza

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