Secondo una recente pronuncia della Cassazione (Cassazione civile, sezione III, sentenza 6 luglio 2018, n. 17724) l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno – ivi incluso il danno da vacanza rovinata – subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi.

Va precisato che la recente pronuncia deve essere ricondotta all’applicazione dell’art. 14 comma 2 del Dlgs 111/1995 che prevedeva, per il mancato esatto adempimento della complessiva prestazione acquistata, che “l’organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti“.

Al riguardo, è stato affermato in giurisprudenza che “l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell’art. 14 del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, anche quando la responsabilità sia ascrivibile 4 esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore, nella specie), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi” ed è stato altresì chiarito, sempre in occasione dell’inadempimento di altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita che “sia il venditore che l’organizzatore di viaggi “tutto compreso” rispondono del danno patito dal viaggiatore, in conseguenza del fatto illecito del terzo della cui opera si siano avvalsi, non a titolo di colpa “in eligendo” o “in vigilando”, ma in virtù della sola assunzione legale del rischio per i danni che possano accadere al viaggiatore.”

Tale orientamento, quindi, riguarda la previgente normativa ma, in qualche modo, preannuncia la ratio della nuova normativa entrata in vigore del 1 luglio 2018.

Il recente decreto legislativo (Decreto legislativo, 21 maggio 2018 n. 62 — G.U. 6 giugno 2018, n. 129) in tema di turismo e servizi collegati – infatti – si applica ai contratti conclusi a decorrere dal 1/7/2018, e riguarda l’attuazione della direttiva europea sui contratti del turismo organizzato, con particolare riferimento ad ogni fase del rapporto riguardante la stipula ed esecuzione del contratto di pacchetto turistico, compresa l’osservanza degli obblighi di informazione prima e durante lo svolgimento del rapporto, e la correlata tutela sanzionatoria e risarcitoria che ha reso necessaria la modifica delle norme di riferimento contenute nel codice del consumo.

Il legislatore ha prestato particolare attenzione anche ai più importanti aspetti riguardanti la patologia del rapporto, come quella del risarcimento del danno da vacanza rovinata e l’avere stabilito gli obblighi di protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’operatore commerciale, compresa la responsabilità del venditore, anche in caso di errore di prenotazione, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, il diritto ad azioni di regresso e di surrogazione, e l’inderogabilità della disciplina relativa ai diritti del viaggiatore.

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